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Modello Prescrittivo

I seguenti link contengono maggiori informazioni in merito al modello prescrittivo entrato in vigore il primo luglio 2022. 

Sasis ag:

Ufficio di Sanità (TI):

Domande frequenti

Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2022, del modello di prescrizione, la psicoterapia fornita da psicologi e psicologhe psicoterapeuti abilitati ad esercitare entra a far parte delle prestazioni dell’assicurazione di base a condizione che venga prescritta da un medico autorizzato per ragioni mediche.

Per essere coperta dall’assicurazione di base la psicoterapia deve: 
  • riguardare problemi che hanno carattere di malattia (e quindi p. es. non terapie di coppia);  oppure
  • essere prescritta;  oppure
  • essere prescritta da un medico prescrivente autorizzato;  oppure
  • essere fornita da uno/a psicoterapeuta autorizzato/a a fatturare a carico dell’assicurazione di base.
L’introduzione del modello di prescrizione non ha alcun impatto sulla validità delle assicurazioni complementari, che in linea di principio restano valide fintanto che non vengono disdette o adeguate.

Tuttavia, non è escluso che, a seconda del tenore delle condizioni contrattuali, l'obbligo di pagare le prestazioni venga a cadere.

È giurisprudenza costante che le prestazioni dell’AOMS abbiano la «precedenza» su quelle dell’assicurazione complementare. Questo significa che l’assicurazione complementare interviene solo a titolo integrativo, per esempio se le prestazioni che offre non sono coperte dall’assicurazione di base. Questa clausola dovrebbe peraltro figurare nella maggior parte delle condizioni generali d’assicurazione (CGA) di alcune compagnie.

Attualmente non è dato sapere quali prestazioni psicologiche saranno coperte dalle assicurazioni complementari e se vi sono possibilità di influenzare quest’aspetto. Continuiamo a seguire attivamente questo dossier. 

Per ora le compagnie assicurative seguono approcci molto diversi. Numerose assicurazioni dichiarano di «tollerare» determinate procedure fino alla scadenza del periodo transitorio o fino a quando non verrà fissata una tariffa. È quindi prevedibile che entro la fine dell’anno subentreranno dei cambiamenti.

Dalle verifiche condotte ci risulta che alcune casse malati rimborsano la psicoterapia solo se lo/la psicoterapeuta non è autorizzato/a a fatturare le prestazioni all’assicurazione di base. Altre concedono ai/alle pazienti la libertà di scelta quantomeno fino alla fine dell’anno oppure stabiliscono le modalità con cui lo/la psicoterapeuta deve inoltrare la fattura. Alcune compagnie assicurative sostengono addirittura che la psicoterapia non è più coperta dall’assicurazione complementare.

Occorre quindi verificare caso per caso se l’assicurazione complementare si assume i costi della terapia. La verifica è superflua se il/la paziente auspica la presa a carico da parte dell’assicurazione di base e i requisiti in tal senso sono soddisfatti (prescrizione medica).

Se l’assicurazione complementare rifiuta a torto di pagare le prestazioni, è possibile presentare un reclamo all’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie: 

Il numero RCC non è un prerequisito per l’autorizzazione a fatturare a carico dell’AOMS, ma una conseguenza di quest’ultima. Si tratta unicamente di una semplificazione amministrativa per la fatturazione. D’altro canto, però, la convenzione tariffaria conclusa con la cooperativa d’acquisto HSK esige che venga indicato il numero RCC.

Determinanti sono quindi l’autorizzazione del/della psicoterapeuta e la prescrizione rilasciata da un medico e non l’esistenza di un numero RCC.

Se la prestazione è fornita su prescrizione di un medico autorizzato ai sensi dell’art. 11 b dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) e lo/la psicoterapeuta è autorizzato/a a fatturare all’assicurazione di base, la terapia deve essere sempre fatturata a carico dell’assicurazione di base, a meno che il/la paziente non desideri altrimenti (perché paga le prestazioni di tasca propria o perché la sua assicurazione complementare paga la terapia; quest’ultimo aspetto va chiarito nel singolo caso).

Se una cassa malati non richiede una prescrizione per l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione complementare (vedi domanda 1) e se non è stata rilasciata una prescrizione medica, i/le pazienti possono inviare la fattura all’assicurazione complementare (posto che ne abbiano una) anche se lo/a psicoterapeuta è autorizzato/a a fatturare le prestazioni a carico dell’AOMS. In ultima analisi però, tutto dipende dalle condizioni contrattuali specifiche. Se in questo contesto una cassa malati rifiuta di assumere i costi, i/le pazienti possono presentare un reclamo scritto direttamente alla cassa malati qualora ritengano che il rifiuto contravvenga alle condizioni concordate. Se la cassa malati ribadisce il suo rifiuto, i/le pazienti possono rivolgersi all’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie (www.om-kv.ch). Vi preghiamo di informarci sull’esito di un’eventuale procedura di mediazione scrivendo all’indirizzo sekratariat@fsp.psychologie.ch.

Nota bene: il/la paziente può sempre decidere di pagare le prestazioni di tasca propria. La tariffa può essere fissata liberamente, a meno che il/la paziente non abbia ricevuto una prescrizione medica. In tal caso, la prestazione rientra «tecnicamente» nelle prestazioni coperte dall’assicurazione di base e lo/la psicoterapeuta può applicare al massimo la tariffa valida per la fatturazione a carico dell’AOMS.

Vi sono inoltre assicurazioni complementari che non fanno una distinzione tra pazienti che vengono indirizzati dal medico al/alla terapeuta e pazienti che contattano il/la terapeuta sulla base di una prescrizione medica: se uno/a psicologo/a psicoterapeuta avvia un trattamento sulla base della lettera di un medico che possiede un titolo professionale secondo l’art. 11b lett. a OPre, si può supporre che l’assicurazione considererà la lettera una prescrizione medica anche se di per sé non lo è. È quindi probabile che alcune assicurazioni complementari che finora esigevano una prescrizione o un altro documento tratterranno le lettere di indirizzamento per motivi medici alla stregua di prescrizioni ed esigeranno che le prestazioni siano fatturate a carico dell’assicurazione di base. 

Dal 1° luglio 2022 i fornitori di prestazioni autorizzati (psicologi/psicologhe psicoterapeuti) devono fatturare le prestazioni di psicoterapia su prescrizione in base alla tariffa fissata dalle autorità anche se il paziente decide di pagare di tasca propria.

In assenza di una prescrizione, lo/la psicologo/a psicoterapeuta non è tenuto/a ad applicare la tariffa fissata dalle autorità ma può definirla autonomamente, anche se è autorizzato/a a fatturare a carico dell’AOMS. 

Sì. L’articolo 30 del codice deontologico della FSP prevede che il/a terapeuta debba informare correttamente i propri pazienti prima dell’inizio del trattamento anche in merito alla possibilità di assunzione dei costi da parte dell’assicurazione di base o dell’assicurazione complementare. L’obbligo di informazione si applica anche se le condizioni di assunzione dei costi cambiano durante il trattamento.